Essere Previdenti - CdT | Maggio 2024

La rubrica pubblicata dal Corriere del Ticino e dedicata al tema della previdenza professionale, a cura di Fabrizio Ammirati.

Essere Previdenti - CdT | Maggio 2024

Il vocabolario della previdenza in Svizzera non è semplice. Termini come salario LPP, tasso tecnico, tasso di conversione sono conosciuti ovviamente dagli addetti ai lavori, ma meno dalla maggioranza degli assicurati.

Rendere più comprensibile la previdenza professionale, aiuta a prendere le decisioni per il proprio futuro. Iniziamo con il parametro più discusso, il tasso di conversione.

Come si usa è abbastanza semplice: ogni assicurato accumula i contributi propri e del datore di lavoro, poi con l’interesse finanziario annuo costituisce il capitale che finanzierà la propria pensione. Per calcolarne l’ammontare, gli istituti di previdenza moltiplicano il capitale di vecchiaia per un valore percentuale: il tasso di conversione, appunto. Nel concreto, se il capitale di vecchiaia è pari a 400 mila franchi e il tasso di conversione è il 6% allora la pensione che si percepirà sarà pari a 24 mila franchi l’anno.

Come si determina il tasso di conversione è più complicato. Esso dipende da due fattori: il tasso tecnico e la speranza di vita. Il tasso tecnico si chiama appunto «tecnico» perché è la stima del rendimento atteso sugli averi di vecchiaia investiti con un basso profilo di rischio. Il secondo fattore, la speranza di vita, non è altro che l’aspettativa di vita media dei pensionati: gli anni durante i quali la rendita pensionistica sarà pagata. È abbastanza intuitivo capire che più alto è il tasso tecnico più alte saranno le pensioni, perché si stima di remunerare maggiormente i capitali di vecchiaia. Il rapporto tra rendite pensionistiche e aspettativa di vita è viceversa inverso: più a lungo vivono i pensionati, minore sarà l’assegno pagato, perché si divide il capitale per un maggior numero di anni. Negli ultimi 20 anni, la combinazione dei due fattori è stata negativa per le pensioni: la vita attesa è aumentata mentre i rendimenti finanziari attesi sono diminuiti.

La stima corretta del tasso di conversione permette l’equilibrio finanziario dell’istituto di previdenza: ogni pensionato riesce a finanziare la propria pensione con propri capitali di vecchiaia. In Svizzera il tasso di conversione è deciso per legge dal Parlamento. Infatti, quando nel 1985 è entrata in vigore la Legge federale sulla previdenza professionale obbligatoria (LPP), il Consiglio federale aveva fissato il tasso di conversione al 7,2% (il cosiddetto tasso LPP).

Nell’ambito della prima revisione della LPP, il potere di fissare il tasso di conversione è stato trasferito dal governo al legislativo. Attualmente il tasso è pari al 6,80%, ma il 17 marzo dello scorso anno il Parlamento ha adottato la riforma della LPP, che si prefigge di rafforzare il finanziamento del 2. pilastro a più lungo termine.

Tra le misure introdotte dalla riforma c’è la riduzione del tasso LPP al 6%. Quindi esistono due tassi: un tasso LPP fissato dalla legge e un tasso di conversione deciso invece autonomamente dagli istituti di previdenza, sulla base dei fattori descritti sopra, che normalmente è più basso. Ma il tasso di conversione LPP si applica per legge unicamente sulla somma dei contributi pagati nel corso degli anni dal lavoratore e dal datore di lavoro e calcolati sulla quota di salario LPP, chiamato così perché anch’esso definito per legge con un massimo attuale di 88.200 franchi svizzeri l’anno.

Quindi idealmente si applicano due tassi di conversione: quello LPP per i contributi sulla quota di salario fino a 88.200 franchi e quello definito dagli istituti di previdenza per i contributi sulla quota di salario sopra gli 88.200 franchi l’anno.

La convivenza dei due tassi di conversione sembra complicata ma in realtà funziona. Quando un istituto di previdenza adotta un tasso di conversione più basso di quello LPP, nel calcolo della pensione dovrà rispettare il livello minimo definito dalla legge. In caso contrario l’istituto di previdenza dovrà comunque versare la pensione minima di legge.